I portavoce della Bugatti, brand supercar della Volkswagen AG e della Ferrari della Fiat SpA, al Paris Auto Show di questa settimana hanno dichiarato di aver venduto maggiormente i loro modelli più costosi perché la domanda di veicoli di lusso continua ad aumentare.

La Bugatti ha presentato la più veloce vettura prodotta in serie del globo, record del mondo, che ha una velocità massima di 415 km (258 miglia) all’ora, Daimler AG e Mercedes-Benz, i due principali produttori di auto di lusso della Germania, hanno ottenuto quest’anno un aumento delle vendite del 10% con la ripresa economica che fa scintille con un ritorno agli acquisti appariscenti.
La BMW, in particolare, ha registrato un’impennata del 62%, la Volkswagen del 35% e Daimler del 25%. “Le previsioni sulla morte del lusso, sono state notevolmente esagerate “, ha detto Rebecca Lindland, analista di IHS Automotive a Lexington, del Massachusetts. “La gente vuole ancora veicoli di lusso. Una volta che siete nel lusso, è terribilmente difficile uscirne “.
Gli acquirenti sperano di acquistare una Ferrari modello SA Aperta, ma la casa di Modena non produrrà più di 80 autovetture di Aperta SA che sono state tutte già vendute. Il modello ha un costo di € 400.000 ed è stata costruita per onorare i designer Sergio e Andrea Pininfarina.

Per la GranTurismo Maserati “Ci dispiace per i tanti collezionisti di Ferrari, ma non possiamo fare di più “, il Presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo ha dichiarato in un’ intervista ieri a Parigi. La Ferrari ha in previsione una crescita a due cifre degli utili e potrebbe chiudere il 2010 con quasi un record .
La Maserati, di proprietà di Fiat, ha presentato la GranTurismo MC Stradale, il modello più veloce e leggero mai prodotto dalla marca italiana. La vettura raggiunge i 100 km / h in 4,6 secondi e ha una velocità massima di 301 chilometri all’ora.

”I clienti sono impazienti di acquistare la nuova Maserati “, ha detto Nicola Sculco, 64 anni, un avvocato di Milano che gestisce il Maserati Club in Italia e possiede una 3200 GT Biturbo e diverse vecchie Maserati. “C’è entusiasmo su questo modello in cui Maserati sposa la sua filosofia di eleganza e stile con velocità e un carattere sportivo”. Le consegne iniziate ad agosto sono in crescita del 20%, inoltre la Maserati sta valutando l’espansione in nuovi segmenti e prevede di aggiungere una nuova berlina di fascia alta per aumentare le vendite, ha dichiarato il CEO Harald Wester. “Il nostro portafoglio ordini aumenta ogni mese “, ha continuato Wester. “Il 2010 si sta rivelando un anno molto buono per la Maserati. “

Alla Porsche SE, la produzione limitata della 911 Speedster sarà in vendita entro la fine di ottobre al prezzo di $ 275.000, avrà 408 cavalli di potenza e la produzione sarà limitata a 356 vetture, “Dalla metà dell’anno, siamo stati benedetti con assunzioni record di ordini su base mensile. Secondo le dichiarazioni di Duerheimer. “Le aspettative di mercato stanno migliorando e i proprietari di automobili di fascia alta come Ferrari e Porsche sono alla ricerca di auto nuove equipaggiate esattamente come il veicolo che hanno in uso. ” Il nuovo prodotto aiuta, perchè stimola il comportamento del consumatore” Ian Robertson, capo delle vendite della BMW, ha detto in un’intervista. Con una crescente domanda in Cina, Russia, Brasile e in altri mercati dei paesi emergenti , “possiamo guardare avanti verso un periodo di continua crescita”.
Le società di mutua assicurazione, riunite in seno al Gruppo Mutuo compagnie di assicurazione (GEMA), hanno previsto un aumento dei premi auto tra il 1 e il 3%, secondo il presidente di GEMA, Gerard Andreck. Questo aumento è dovuto in gran parte all’aumento dei costi per le riparazioni dei danni materiali, che dovrebbero raggiungere il 3,5% nel 2010, secondo le stime basate su dati disponibili a fine giugno. Il costo di compensazione per i crediti da lesioni si dovrebbero mantenere sul livello stabile.

Le società di mutua assicurazione rappresentano, in Francia, un mercato molto importante per l’assicurazione auto, con il core business che sono le polizze sulla casa. Anche in questo settore è previsto un aumento ancora più pronunciato in materia di assicurazioni casa, riflettendo il crescente numero di eventi meteorologici, il diluvio tempesta del Xynthia Var attraverso tempeste di grandine, nel Doubs.

Per il 2011, la GEMA si attende un aumento del 4-5%. ‘Si prevede che i premi di HRM, copertura globale, stanno aumentando in modo significativo’, ha dichiarato Andreck in una conferenza stampa.

Oltre per le auto e gli alloggi, gli aumenti sono previsti per le polizze sanitarie, ha aggiunto,il presidente della GEMA che ha tuttavia precisato che in quasi tutte le società di assicurazione, le decisioni sulle tariffe non sono state ancora prese.

Queste compagnie che sono ben rappresentate nel mercato francese, hanno anche molte filiali all’estero, Italia compresa. Le preoccupazioni delle associazioni dei consumatori italiani, sono che sia per effetto di affiliazione delle compagnie italiane sia per effetto di emulazioni, i leggeri aumenti già verificatisi quest’anno in Italia, possano prendere la rincorsa.
Da un’indagine che la Fondazione ANIA ha commissionato a Ipsos: si è scoperto che il 51% dei guidatori intervistati ammette di aver avuto un incidente a causa della propria distrazione al volante!
Tra le principali cause di incidenti indicate dagli intervistati c’è “guidare con il cellulare” (ben il 27%). Altre attività che distolgono la concentrazione dalla guida del veicolo sono: parlare con i passeggeri, cambiare stazione alla radio, utilizzare il navigatore, leggere i titoli del giornale.
Qual è il pericolo? Secondo le indicazioni della stessa Fondazione ANIA, i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente utilizza un dispositivo elettronico sono ridotti del 50% e la soglia di attenzione si abbassa notevolmente fino a raggiungere quella di chi guida con un tasso alcolico pari allo 0,8.

Le recenti modifiche al Codice della Strada hanno riguardato anche la tabella dei punti patente che si perdono in caso di infrazioni. Di seguito alcuni dettagli.
Queste norme sono entrate in vigore il 13 agosto scorso. Da quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sezione Stradale, l’intento del legislatore è quello di rendere più graduale la differenza dei punti cancellati tra i diversi scaglioni previsti per la stessa infrazione.
Prendiamo l’esempio del superamento del limite di velocità:
- se si supera il limite di oltre 40 km/h ma entro i 60 km/h, la decurtazione non è più di 10 punti ma di 6;
- e si supera il limite di oltre 10 km/h ma entro i 40 km/h, la decurtazione non è più di 5 punti ma di 3.

Ulteriori novità riguardano :
- Revisione della patente: è prevista per chi commette un’infrazione da almeno 5 punti alla quale seguano, nell’arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna.
- Neopatentati virtuosi: questa novità vuole premiare il neopatentato nel caso in cui non commetta violazioni che prevedono decurtazione di punti; gli verrà attribuito sulla sua patente di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.

Il sito della Polizia di Stato offre molte informazioni utili sulla patente a punti, su come conoscere il proprio saldo punti e su tutte le norme che la regolano, compresa unatabella delle penalità dei punti.
Primo imperativo mantenere le distanze!
Capita spesso di vedere sulle nostre strade, auto “incollate” al retrotreno del veicolo che precede. Questo malcostume è troppo spesso causa d’incidenti, che, quando accadono, possono essere molto gravi. Questo cattivo comportamento viene sanzionato dal Codice della strada e il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che è una delle cause d’ incidente più frequenti, è sancita anche dal meccanismo della patente a punti.
Ecco un esempio:
- in caso di collisione, non osservare la distanza di sicurezza può costare almeno 3 punti della patente;
- nel caso in cui siano provocati gravi danni ai veicoli, i punti detratti diventano 5;
- infine, se l’incidente ha provocato lesioni fisiche gravi, i punti detratti sono 8.
Il responsabile viene anche multato (sono previsti importi differenziati per ognuno dei casi esposti) e per i neopatentati la quantità di punti detratti aumenta.

Nonostante questo deterrente, purtroppo, ancora oggi sono in molti a non rispettare le distanze ed a stare molto vicini all’auto che precede.
Il Codice della Strada non stabilisce con esattezza lo spazio che deve separare la nostra auto da quella che ci precede; il regolamento di esecuzione dell’art.149 indica però l’importanza di molte variabili: come lo stato del manto stradale, il peso e le condizioni della vettura frenante ed i riflessi di chi guida.
Inoltre, il testo stesso dell’art.149 prescrive chiaramente di mantenere “una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni”.
Calcoli a parte, è bene ricordare costantemente che “mantenere le distanze” sulla strada può salvare la nostra vita e quella degli altri!
Dal Bollettino dell’ ISVAP n. 5/2010 si riportano alcuni articoli che interessano molto gli assicurati rispetto agli obblighi d’informazione che hanno le compagnie d’assicurazioni per rispettare il codice di regolamentazione che si sono date:

Art. 16
(Riscontro a richieste di informazioni)

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta d’ informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione ed è corredato dai conteggi riportanti lo sviluppo delle prestazioni.

Art. 17
(Avviso di scadenza)

1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l’indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.

2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un’avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18
(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)

1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni, le imprese, almeno 60 giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto all’avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di assicurazione originarie. Detta descrizione contiene anche l’impegno dell’impresa a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, il fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse, oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari.
Negli ultimi cinque anni il costo dell’ assicurazione auto è sceso dell’ 1,15% nel 2005, dello 0,8% nel 2006, del 2,7% nel 2007, del 3,6% nel 2008 e del 3,9% nel 2009. «Il sistema Rc auto in Italia», ha detto il presidente dell’ Ania, «presenta anomalie strutturali. Se non risolte in tempi brevi, queste anomalie potrebbero determinare una dinamica progressiva di crescita dei costi e dei prezzi, innestando una spirale pericolosissima». Immediata la replica: «I numeri forniti dall’ Ania relativi alle tariffe Rc auto, sono utili solo per tentare la fortuna e giocare al Superenalotto», ha commentato, il presidente di una delle più note associazione dei consumatori come il Codacons. L’ Ania parla di riduzione del 20% in 5 anni. Le associazione dei consumatori contestano e dicono: costi +25-30%. Continua così la battaglia mediatica tra le assicurazioni e il mondo dei consumatori. Secondo le prime, il prezzo medio della Rc auto, al netto dell’ inflazione (pari nel periodo al 10,4%), si è ridotto in cinque anni di oltre il 20%. Il dato è stato fornito dal presidente dell’ Ania, Fabio Cerchiai, nel corso di un’ audizione alla commissione industria, commercio e turismo del Senato. Cerchiai ha quindi ricordato che, «a suo tempo, l’ indennizzo diretto, la tabellazione normativa delle invalidità fino al 9%, gli investimenti in sicurezza stradale hanno facilitato il contenimento della dinamica dei costi e permesso, nel quinquennio 2005-2009, una riduzione dell’ 11,8% del prezzo medio pagato dagli assicurati».

«Gli automobilisti italiani sanno bene che le tariffe Rc auto non sono affatto scese negli ultimi anni. Al contrario», ha proseguito il presidente del Codacons, «solo nell’ ultimo anno sono cresciute del 15%, mentre negli ultimi 5 anni (dal 2005 al 2009), l’ incremento complessivo è stato del 45-50% e ha colpito soprattutto neopatentati e automobilisti del Sud.
LINEAR Assicurazioni è la compagnia di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. specializzata nella vendita di prodotti auto attraverso un call center telefonico e tramite Internet.

Il GruppoUnipol Finanziario opera sul mercato assicurativo, bancario, del risparmio gestito e del merchant banking attraverso: UGF Assicurazioni, Linear Assicurazioni, UniSalute, Navale Assicurazioni, UGF Banca, UGF Merchant, BNL Vita.

Attiva dal 1996, la Compagnia ha l’obiettivo di offrire in modo diretto un servizio personalizzato e di qualità ad un prezzo fortemente competitivo. Tale offerta è calibrata in modo particolare per l’automobilista esperto e prudente che guida da molti anni senza incidenti e che rappresenta la maggioranza degli assicurati italiani. Grazie ad un’attenta politica di personalizzazione delle tariffe, infatti, LINEAR offre ai propri clienti risparmi fino al 40% rispetto alle tariffe medie del mercato tradizionale. Attraverso Internet, inoltre, è possibile beneficiare di un ulteriore risparmio del 3% (sulle tariffe RCA). Sul sito www.linear.it è possibile calcolare un preventivo ed acquistare polizze per autovetture, motocicli e ciclomotori, nonché ottenere un preventivo per tutti i veicoli soggetti all’obbligo della copertura RCA. Attraverso il sito si può anche visualizzare e gestire tutte le proprie pratiche, dai preventivi calcolati ai contratti stipulati, e accedere ad altri servizi riservati ai propri clienti. Nella centrale operativa di Linear lavorano attualmente circa 250 consulenti, che gestiscono lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per trasformare un preventivo in polizza e di gestire il rapporto con il Cliente successivamente alla firma del contratto.

Inoltre la polizza Linear garantisce l’assistenza stradale al veicolo. Altre garanzie offerte sono la tutela giudiziaria, gl’infortuni del conducente ed altre protezioni che si possono acquistare per una polizza a copertura completa.
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Inoltre la polizza Linear garantisce l’assistenza stradale al veicolo. Altre garanzie offerte sono la tutela giudiziaria, gl’infortuni del conducente ed altre protezioni che si possono acquistare per una polizza a copertura completa.
Parafrasando quello che era il tormentone di un messaggio pubblicitario di qualche anno fa, ci si potrebbe chiedere pensando alla RCA “ma quanto mi costi?” Infatti sono molte le polemiche sul caro RC Auto che hanno raggiunto picchi elevati, man mano che gli assicurati hanno rinnovato le polizze in scadenza. I contendenti ovviamente sono sempre gli stessi, da una parte c’ è l’ ANIA (l’ Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) secondo cui il prezzo delle polizze assicurative per l’ auto è sceso.
Dall’altra ci sono le associazioni dei consumatori che, invece, contestano questa dichiarazione. La questione si è riaccesa con la discesa in campo dell’ Istat che ha diffuso dei dati del comparto relativo alle polizze ed è emerso che negli ultimi cinque anni il prezzo medio dell’ assicurazione RC auto sino al 2009 è aumentato, in media del 2,9%, a fronte di una crescita dello 0,8% dell’ indice generale dei prezzi, mentre l’ANIA nella sua relazione annuale ha dichiarato che si sono ridotto dell’ 11,8%. Un calo che, in particolare, è stato pari al -1,5% nel 2005, al -0,8% nel 2006, al -2,7% nel 2007, fino ad arrivare al -3,9% nel 2009.

L’ ANIA ha dichiarato, inoltre che questi numeri non possono essere avvalorati perché l’ Istituto di statistica nella sua rilevazione calcola la variazione dei prezzi su “profili fissi nel tempo” e perciò non tiene conto di alcuni fattori, quali “gli effetti dei bonus per gli assicurati che non causano sinistri (circa il 92%), gli sconti praticati alla clientela, la cui diffusione e’ aumentata per effetto di una concorrenza tra le imprese sempre più accesa, e per i quali non può essere fissata una misura massima e il fatto che un crescente numero di assicurati cambia ogni anno compagnia alla ricerca del prezzo più conveniente”. Inoltre l’ANIA fa notare che nello studio dell’ Istat mancano gli effetti delle clausole bonus-malus, “misure che – sostiene – impongono impropriamente sconti a determinate categorie di assicurati, in particolare ai componenti della stessa famiglia che acquistano un ulteriore veicolo e a coloro che hanno causato un sinistro in concorso di colpa, ma non ne sono i responsabili principali. Insomma, a questo punto, sembrerebbe, secondo l’ANIA, che le polizze auto siano realmente diminuite. Le associazioni dei consumatori, invece, smentiscono seccamente le argomentazione delle compagnie di Assicurazioni, portando a sostegno delle proprie tesi quanto rilevato dall’ Osservatorio Nazionale Federconsumatori, su un campione che analizza il 67% del mercato (Nord, Centro, Sud), non accenna ad arrestarsi la corsa al rialzo delle polizze RC auto.
Maggiormente penalizzati sono i 50enni che conoscono aumenti a due cifre, che si attestano, in media, al 18%. Per questa fascia di età , gli aumenti più considerevoli si registrano soprattutto per chi si trova in classe 14 ed abita al Sud, con un rincaro medio intorno al 19-20%, e inoltre continuano ad essere scandalose le tariffe per i neopatentati. Così se confrontati tutti i dati, secondo Federconsumatori ed ADUSBEF, dal 1994 ad oggi l’ RC auto ha registrato una crescita del 173%, ben il +18% in più rispetto allo scorso anno. Anche per il Codacons, nell’ ultimo anno nel nostro paese le tariffe RC auto sono aumentate del 15%, e la crescita abnorme del costo delle polizze (175% negli ultimi 15 anni) e’ dimostrata anche dal confronto con altri paesi europei.
Dall’autunno del 2009 sono numerose le lamentele giunte alle redazione dei giornali per gli aumenti delle tariffe RCA che le compagnie d’ Assicurazioni richiedono ai propri clienti al momento del rinnovo della polizza. I meccanismi sono diversi, perché al semplice aumento secco della polizza rispetto all’anno precedente del “solo” 10% fa il paio con la scomparsa del “Bonus” in diminuizione che, in mancanza d’incidenti avrebbe dovuto beneficiare la polizza stessa. Finalmente la buona notizia che da qualche giorno l’Antitrust ha avviato un’indagine per verificare l’andamento dei prezzi e dei costi nel settore delle assicurazioni Rc auto. L’indagine, precisa l’Autorità, è stata sollecitata dall’opinione pubblica e da una doverosa necessità di controllare perche i prezzi sono aumentati, nonostante le riforme effettuate negli ultimi tre anni e ci sarà una approfondita valutazione dell’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del settore, con particolare riguardo all’entrata in vigore della procedura di risarcimento diretto: dopo tre anni di applicazione del nuovo sistema, l’attesa riduzione dei costi, con effetti benefici sui consumatori, non si è verificata.

Per questo – prosegue l’Antitrust – occorre capire se la riforma, nella sua concreta attuazione, abbia prodotto la necessaria spinta competitiva o se, al contrario, occorrerà introdurre nuovi correttivi per rimuovere eventuali ostacoli alla piena produzione degli attesi effetti concorrenziali. Sarà, particolarmente accurata l’analisi delle diverse politiche di controllo dei costi dei risarcimenti adottate dalle compagnie, delle politiche commerciali effettuate in termini di ristrutturazione dei portafogli clienti, di copertura o scopertura di aree del territorio nazionale, tipologie di veicoli assicurati e rischi assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto competitivo dell’offerta. La Rc Auto è uno dei settori principali del mercato assicurativo e nel 2009, la raccolta premi ha superato i 17 miliardi di €, con una incidenza del 46,3% sul totale rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo. Secondo i dati Istat, inoltre, nel 2007 ciascuna famiglia ha speso in media, per l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati, quasi 1000 € all’anno, pari all’1,2% del PIL. L’auspicio degli automobilisti è di un coordinamento a livello territoriale, nelle operazioni di verifica, anche a posteriori, di tutte quei mini-raggiri fatti ai danni delle Compagnie di Assicurazioni che fanno lievitare i costi degl’incidenti con sopravalutazioni dei danni, di invalidità causate da sinistri stradali, i cosiddetti colpi di frusta che quasi immancabilmente si tramutano in invalidità permanenti. Sono tutte truffe che per andare a segno hanno bisogno di un sottobosco fatto di periti, autofficine, carrozzieri, medici compiacenti che, per qualche centinaio di euro, scaricano sulla collettività danni sostanziosi e permanenti.
Pochi non sanno dove va esposto il contrassegno assicurativo, rilasciato dalle compagnie assicurative che dimostra agli operatori della sicurezza stradale di aver ottemperato ai propri doveri di coprirsi economicamente per eventuali danni causati a terzi da incidenti stradali, la cosiddetta responsabilità civile (RCA). Questi pochi sono coloro che incollano il tagliando di forma quadrata nei posti più disparati, spesso sui vetri laterali dell’ autoveicolo e qualcuno anche sul lunotto posteriore. Da questo punto di vista Il Codice della strada non lascia dubbi: l’art. 181 prevede che il contrassegno debba essere esposto “nella parte anteriore o sul vetro parabrezza”.
Questo significa che qualunque altro posto (ad esempio, il vetro laterale posteriore) è sbagliato e viene sanzionato con una multa variabile tra i 23 ed i 92 euro.
Infatti secondo l’art.181 del Codice della Strada, è obbligatorio esporre tale contrassegno “sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli”

Per motoveicoli, secondo l’art.53 del Codice dela Strada, s’intendono tutti quei veicoli a motore a due, tre o quattro ruote; di questa categoria fanno parte i motocicli, che sono definiti nello stesso articolo come veicoli a motore a due ruote adibiti al trasporto di persone (al massimo due). I ciclomotori, invece, sono veicoli a due ruote con caratteristiche specifiche, ben distinte da quelle dei motocicli, come stabilite dall’art 52 del Codice della Strada
Nel trasporto in auto di animali, un articolo specifico il nr.169 al comma 6 sembra affidare la modalità del trasporto al buon senso del padrone: “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida”.
In breve: possiamo caricare un solo animale in auto e non siamo tenuti a metterlo in un punto preciso dell’abitacolo né in apposite gabbie o dietro reti speciali, l’importante è che non costituisca elemento di disturbo o addirittura di pericolo per la nostra guida.

Ad esempio, se il nostro cane è tranquillo, potrà viaggiare liberamente sul sedile posteriore. Se, invece, dobbiamo trasportare un gatto, è meglio frenare il suo istinto esploratore tenendolo dentro la sua apposita gabbia. In caso di trasporto di 2 o più animali, lo stesso art. 169 permette di farlo, ma ad una precisa condizione: “purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”
Due animali hanno maggiore probabilità di disturbare il guidatore perciò, per la loro e la nostra incolumità, è meglio farli viaggiare comodamente in uno spazio delimitato, tutto per loro. Una volta espletati gli obblighi previsti dal codice della strada, non si deve dimenticare tutto ciò che è necessario a rendere sopportabile il loro viaggio: dall’acqua per dissetarli, alle pause pipì se il tragitto è lungo, alla temperatura dell’abitacolo, ai finestrini chiusi (per evitare otiti o congiuntiviti), e qualunque altro accorgimento vi possa dettare l’amore per i vostri amici a quattro zampe. Ulteriori informazioni si possono ottenere avvalendosi del servizio che la Polizia di Stato mette a disposizione dei cittadini tramite il sito www.poliziadistato.it/scrivici che si può utilizzare per avere risposte ai propri dubbi. La maggior parte delle domande poste dai cittadini è riportata anche nelle FAQ del sito.
In questi giorni fioccano sui giornali articoli contro le compagnie d’Assicurazioni che fanno pagare agli automobisti italiani premi che sono all’incirca il doppio rispetto agli altri paesi europei. L’ANIA risponde che a fronte di circa 19 miliardi di €, incassati dalle varie compagnie sono diversi i fattori che poi incidono sulla redditività aziendale. A fronte di un costo polizza medio di 950 € a famiglia per auto, ci sono le varie difficoltà dovute allo scarso utilizzo da parte degli automobilisti sinistrati della possibilità di gestire i danni con il risarcimento diretto e riparazione in officine convenzionate con le Compagnie. C’è poi l’aumento delle frodi, grandi o piccole ai danni delle compagnie, concentrate soprattutto al Sud Italia.

A fronte di un dato medio riscontrato, nelle varie visite ispettive dell’ISVAP, dell’8,6% a livello nazionale, in provincia di Caserta si raggiunge il 12,2%, l’11,4% in provincia di Napoli e l’8,9% in provincia di Foggia. Va precisato che nel Sud-Italia ci sono anche provincie più virtuose, con medie più basse del livello nazionale, ad es.: l’1,6% di Caltanissetta, l’1,3% di Trapani e l’1,1% di Campobasso. Un altro dato segnalato dall’ISVAP è che rispetto al 10% della media europea di danni alle persone negli incidenti stradali, l’Italia ha una media in crescendo dal 20,4% del 2007 al 21,6 del 2008, con trend crescente confermato anche nel 2009. Si tratta di pratiche che poi si chiuduno con percentuali bassissime d’invalidità 1° o 2% nel 70% dei casi. Le imprese comunque hanno uno esborso di circa 1,5 mld di € all’anno, che rappresenta il 10% dei costi totali della RCA.
Dal regolamento dell’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, che è l’Autorità indipendente che vigila nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli agenti e dei broker e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla legge sulle assicurazioni private, si evincono alcune notizie, che spesso chi sottoscrive un’assicurazione sottovaluta.

In prima nota bisogna ricordare che l’ISVAP ha anche il compito di raccogliere i reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, di agevolare la corretta esecuzione dei contratti e di facilitare la soluzione delle questioni che gli vengono sottoposte intervenendo nei confronti dei soggetti vigilati.

In seconda nota bisogna ricordare che la compagnia (come anche l’assicurato) è libera di dare disdetta alla scadenza annuale, ma è obbligata a dare una nuova copertura se il contraente, dopo aver ricevuto la disdetta, chieda di assicurarsi nuovamente presso di essa.

Prima di sottoscrivere un contratto r.c. auto, bisogna bene sapere che le coperture RCA non sono tutte uguali e che presso le sedi delle società e con rapide consultazioni dei relativi siti internet, sono pubblicate le note informative e le condizioni contrattuali, più adatte alle proprie esigenze. La valutazione della convenienza del prodotto deve tener conto non solo del premio di tariffa, ma anche dei massimali di garanzia r.c. auto e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa.

Prestare attenzione alle garanzie accessorie alla r.c. auto quali le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc., che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla RCA, anche se solitamente prestate insieme ad essa. Qualora previste, è facoltà dell’assicuratore inserire nella

comunicazione che deve trasmettere al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una tabella riportante le garanzie accessorie (Furto, Incendio, Cristalli, Assistenza) con indicazione per ognuna di esse del premio e del massimale relativi sia all’annualità precedente che all’annualità in corso.

Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato,ma bisogna ricordare che comunque la classe di bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può essere diverso da un’ annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

Pro-memoria per il bonus-malus che è il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza annuale è correlata alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l’assegnazione del contratto ad una categoria (classe di merito) che migliora in assenza e peggiora in presenza di sinistri provocati anche solo in concorso di colpa, durante un periodo di tempo denominato “periodo di osservazione”. In caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale. Per le annualità successive (quindi in caso di rinnovo presso lo stesso assicuratore) il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del rinnovo e termina due mesi prima della scadenza annuale. L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (cd. Classi di merito “interne”). Al fine di garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese l’ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale – CU ed ha prescritto che l’attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito, quella “interna” e la corrispondente classe di conversione universale – CU.

Il veicolo assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al PRA, acquisto per i ciclomotori), è assegnato alla classe di conversione CU 14. Se però il passaggio di proprietà avviene tra coniugi in comunione di beni o da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l’assicuratore (lo stesso o anche un altro) è tenuto a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
Dal 1° febbraio 2007, per un incidente con un altro veicolo per danni alle cose trasportate di proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona e con parziale o nessuna responsabilità bisogna rivolgersi direttamente alla propria assicurazione che è tenuta a risarcire il danno.

Ci si può rivolgere alla propria assicurazione solo in caso di coinvolgimenti di soli 2 veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime entrato in vigore il 14/07/ 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione da questa data , mentre a quelli già in circolazione a questa data, si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime. Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo ci sono danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul proprio o sull’altro veicolo coinvolto sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè con invalidità permanente superiore al 9%).

Negli altri casi bisogna rivolgersi all’assicurazione del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla propria assicurazione o inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma o posta elettronica certificata se prevista da contratto.

La propria Assicurazione è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto da entrambi le parti il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per preparare la richiesta ci si può rivolgere alla propria agenzia assicuratrice che è tenuta ad offrire l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’agenzia d’assicurazione è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo l’integrazione mancante.

Se si dichiara di accettare la somma offerta, la liquidazione del danno deve avvenire entro 15 giorni. Se non si raggiunge l’accordo con la propria assicurazione si potrà sempre adire le vie legali. Al di fuori di questi casi, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano.
Le tariffe RCA sono aumentate in meno di un decennio di circa un 140% a fronte di un aumento dei prezzi al consumo di appena un 39%. Le perdite del 2009 di bilancio hanno portato le compagnie di assicurazioni a richiedere per il 2010 aumenti medi del 15-20% con punte del 31% per i ciclomotori. Hanno contribuito all’aumento dei costi diversi fattori. Il meccanismo Bonus –Malus è stato spiazzato dal decreto Bersani, che ha consentito qualche risparmio ai neo patentati o agli acquirenti di nuove vetture perché ha permesso di godere condizioni migliori nel pagamento del premio assicurativo. A questo si aggiungono le nuove tabelle di risarcimento dei danni fisici e il normale aumento dei costi di riparazione dei carrozzieri Le compagnie di assicurazioni si sono rifatte effettuando l’aumento dei premi assicurativi per difendere i propri bilanci e per aumentare i fondi di accantonamento per futuri risarcimenti. Altre azioni difensive le compagnie le hanno messo in atto, effettuando nel Sud-Italia numerose azioni di riorganizzazione, con chiusure di agenzie e conseguente licenziamento di personale, oltre a pesanti azioni di disdette di portafoglio che, visto l’obbligatorietà della garanzia RCA, determinano di fatto la costrizione a cambiare compagnia e intermediario di fiducia (visto che l’attuazione della legge 40/2007 è resa impossibile in quelle aree territoriali), pagando un premio più elevato o usufruendo di garanzie più limitate. Spesso, purtroppo, questo fenomeno alimenta un’altra costosa piaga sociale ed economica del Paese, perché fanno aumentare il numero di cittadini che circolano senza assicurazione. Ne consegue che le categorie maggiormente a rischio, come i pluri sinistrati, i residenti nelle regioni meridionali, i giovani al di sotto dei 25 anni, si vedono applicare tariffe a prezzi proibitivi e comunque al di sopra delle loro capacità economiche. Le categorie virtuose socializzano la mutualità sempre meno nazionale e quando il premio assicurativo supera il livello di sopportabilità sociale, gli assicurati-consumatori sono spinti ad evadere l’obbligo assicurativo, con la conseguenza che vengono a crearsi vaste aree off-limits, nelle quali sarà sempre più pericoloso aprire agenzie, in considerazione del pericolo di subire danni alle cose e peggio ancora alla persona, che non possono essere risarciti da alcuno. Bisogna tener presente che le regioni meridionali rappresentano in termini di raccolta premi RCAuto, complessivamente circa il 27% del mercato. Il rapporto sinistri/premi nel ramo RCAuto è aumentato dell’8,3% negli ultimi cinque anni, passando dal (75,4%) del 2003 al (81,7%) del 2008. I sinistri pagati dalle imprese per danni a cose nel 2008 nel ramo RCAuto registrano un aumento del 2,5%, rispetto all’anno precedente, mentre i sinistri con danni alle persone coinvolte in incidenti stradali segnalano un aumento maggiore pari al 5,2% dell’esercizio 2008, rispetto al 2007. Infatti, secondo i dati ANIA, il numero di persone decedute o ferite in incidenti stradali risultano cresciute da 967.431 nel 2007 a 1.057.621 nel 2008, con un aumento del 9,3%. Singolare e significativo che, invece, da fonte ISTAT il numero di persone morte o ferite sulla strada risulti essersi ridotto, da 330.981 del 2007 a 315.470 del 2008, con una diminuzione del 5% circa. La differenza (tra un aumento del 9,3% ad una riduzione del 5%) dipende dal fatto che i dati ISTAT riguardano danni alla persona rilevati dalla forza pubblica, quelli ANIA rilevano invece lesioni fisiche semplicemente denunciate da chi richiede risarcimento.


E’ possibile che vi siano lesioni effettive e reali anche quando non intervengono a constatarle le forze di polizia, ma che siano di una simile rilevanza numerica lascia indubbiamente perplessi. Così come non trova giustificazione l’aumento della frequenza sinistri che interessa in particolare le regioni meridionali, crescendo in maniera smisurata in determinate province del meridione (Napoli + 21,4%, Vibo Valentia +5,5%, Brindisi +4,2%. Altrettanto significativa l’incidenza che rileva il numero di sinistri con danni alla persona in Italia: incidono per il circa 21% del totale dei sinistri Auto (nelle aree meridionali critiche, l’aliquota sfiora il 50%). A livello europeo si evidenzia che la percentuale dei danni a persone è del 10,3% per la Francia e del 10,1% della Germania (Fonte ANIA) Rilevante sapere che l’85% dei sinistri RCAuto con lesioni alla persona costano al sistema ben 6 miliardi di euro. Se in Italia evitassimo di pagare in maniera spropositata le micro invalidità permanenti, ad esempio quelle dell’1 o del 2% (che rappresentano addirittura il 70% dei danni liquidati per lesioni in RCA), si risparmierebbero 1,5 miliardi di €, ossia si ridurrebbe di ben il 10% l’onere complessivo dei sinistri. Detto in altri termini, si potrebbe evitare un aumento del 10% delle tariffe RC Auto. Intervenire sulle frodi, sulle speculazioni, ridurre il costo sul sistema complessivo, fermare l’aumento delle tariffe RC Auto, limitare l’elusione (ossia coloro che non si assicurano più), per ridurre il costo indiretto che comunque viene spalmato a livello nazionale, tanto sulle tariffe della RC obbligatoria, quanto sul sistema sociale (il fondo nazionale per le vittime della strada e l’assistenza sanitaria pubblica che interviene a spese dei cittadini per chi ha subito un sinistro da auto non assicurata). Favorendo il contenimento della illecita speculazione, si potrà ottenere una contrazione del costo dei sinistri RCAuto, a vantaggio di tutto il settore e dei consumatori, i quali beneficeranno di una diminuzione dei prezzi.
Polizza (dal latino pollicitatio, promessa) è il nome con cui si designa il contratto di assicurazione, che possono essere obbligatorie o volontarie. Forme assicurative obbligatorie sono quando il cittadino (o la società di persone o la società di capitali) devono contrarre un’assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio un’assicurazione di responsabilità civile RCA per la circolazione dei veicoli), altre volte invece esiste l’obbligo di rivolgersi ad un’unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, l’INAIL, Assicurazione Nazionale per l’Assistenza e gl’Infortuni sul Lavoro obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori). A fronte dello spostarsi del rischio, dalla persona alla società di assicurazione, la persona paga un importo, chiamato “premio assicurativo”, alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini, capitale assicurato o massimale assicurativo, hanno due significati diversi. Il contratto in generale è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve L’incontro di due volontà porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale). A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato.

Requisiti del contratto in generale. L’articolo 1325 del Codice Civile precisa gli elementi essenziali del contratto. La mancanza anche di un solo elemento invalida giuridicamente il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc. Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo. In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato. Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art. 2704 Codice Civile.

Il termine

Se per l’adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. La norma intende proteggere il debitore,parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore.


Le parti contrattuali

Sembrerebbe ovvio che le parti siano: assicurato e assicuratore.
La realtà, come sempre, è un po’ più complessa; quanto all’assicuratore, normalmente in Italia si tratta di una società che, naturalmente, per esercitare questa “industria” è fornita da particolari autorizzazioni governative). Per l’altra parte, è talora necessario distinguere tra:
contraente (la persona fisica o giuridica che stipula la polizza);
assicurato (la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla polizza);
beneficiario (la persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l’assicuratore).

Occorre precisare che, se pure le tre “figure” appena descritte spesso s’identificano in un unico soggetto, è tutt’altro che raro che i vari soggetti siano ben distinti: è ovvio, ad esempio, che nel caso di morte la liquidazione del dovuto avverrà in favore di un soggetto diverso dal deceduto, così come è normale prassi, da parte di chi eroghi un mutuo, richiedere che la polizza assicurativa sul bene “finanziato” vincoli la liquidazione a favore del creditore. Il costo determinato, detto “premio assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi, al grado del danno e alla somma assicurativa.
Quando si acquista un auto nuova o usata in aggiunta ad un’altra o altre già presenti nel proprio nucleo familiare è possibile usufruire della classe di merito più favorevole per stipulare una polizza nuova.
E’ questo quello che permette l’applicazione della Legge Bersani, non sarà quindi necessario ripartire dalla classe 14 sul contratto nuovo ma utilizzare la classe di rischio più vantaggiosa tra quelle presenti nel nucleo familiare.

Le regole principali per usufruire di questa agevolazione secondo la Legge 40 sono:
- i proprietari dei mezzi devono essere nello stesso stato di famiglia
- il veicolo da assicurare deve essere un veicolo aggiuntivo rispetto a quello già esistente di cui si utilizza la classe di merito
- la polizza del veicolo del quale si usufruisce della classe di merito deve essere attiva al momento della stipula della nuova polizza.

Sono tutti e 3 condizioni da rispettare per mantenere la classe di merito su un veicolo aggiuntivo in maniera corretta. Ovviamente e’ compito dell’intermediario verificare che siano rispettate queste condizioni al fine di emettere una polizza correttamente ed evitare rettifiche da parte della compagnia.

Quali documenti servono per mantenere la classe ?
Per stipulare un nuovo contratto mantenendo la classe più vantaggiosa di un altro veicolo è necessario fornire alla compagnia copia originale dell’ultima attestato di rischio valido relativo al mezzo già assicurato; ovviamente il resto della documentazione consisterà nel libretto di circolazione del nuovo mezzo e gli estremi d’identità del nuovo proprietario.
Ricordiamo quindi che è compito degli intermediari informare i propri clienti di questa oppurtunità che si applica anche tra veicoli assicurati con compagnie differenti, non solo se si assicura il nuvo mezzo presso la stessa compagnia di quello già assicurato.
La ricerca del risparmio sulla polizza rca porta a cambiare spesso compagnia di anno in anno; momento quindi importante è la disdetta del contratto che si andrà a chiudere per aprirne uno nuovo presso un’altra compagnia più conveniente. Bisogna quindi prestare molta attenzione alle modalità e ai tempi con i quali si invia disdetta alla compagnia.

Cosa dice il Codice delle Assicurazioni?
Il Codice della Assicurazioni è assolutamente chiaro in materia di disdetta rca: le compagnie assiurative possono richiedere o meno la disdetta scritta da parte del cliente, imponendo un tempo massimo di 15 giorni prima della data di scadenza annuale della polizza mediante raccomandata a/r o telefax.

Quindi possiamo trovare compagnie che non esigono alcuna disdetta e compagnie che la richiedono con almeno 15 giorni di preavviso sulla scadenza, se non vengono rispettati i tempi le compagnie hanno facoltà di richiedere forzatamente il premio rca anche tramite azioni legali. I metodi di invio sono come indicato la raccomandata e il fax, gli unici 2 mezzi di invio che pemettono la prova di invio nei tempi di legge.

Fate quindi molta attenzione a rispettare i tempi e modalità di disdetta poichè in questo periodi di crisi per il settore assicurativo le compagnie non fanno sconti; per quel che riguarda tempi e modalità di ciascuna compagnia solitamente assieme all’attestato di rischio viene inviata comunicazione al cliente con il promemoria delle istruzioni corrette perinviare evntuale disdetta.
Per assicurare un veicolo immatricolato autocarro e’ necessario conoscere le differenze tra una polizza rc auto ed una polizza rc autocarro.
I documenti necessari per la stipulazione sono sempre gli stessi, ossia libretto di circolazione e attestato di rischio,ma i parametri di riferimento per il calcolo del premio non sono esattamente gli stessi.

Il premio di un’assicurazione autocarro varia in base a:
quintali del mezzo a pieno carico indicati a libretto
presenza o meno di rimorchio o semirimorchio
tipologia di trasporto conto proprio o conto terzi
quintali rimorchiabili a libretto
Tipo di merce trasportata (comune,infiammabili, etc)

Sono questi i parametri la cui variazione incide maggiormente sul premio rca oltre naturalmente alla provincia di residenza del proprietario, persona fisica o giuridica che sia.

Attualmente a seconda delle Compagnie è possibile assicurare autocarri con più formule tariffarie:
Bonus/malus: sistema del tutto simile a quello rc auto, con classi di merito che variano a seconda dei sinistri causati o non causati (si sale di 2 classi se si causa incidente, altrimenti si scende di 1 classe all’anno);
Franchigia: prevede un premio annuo più basso in cambio dell’inserimento in polizza di una fanchigia che rimane a carico del cliente in caso di sinistro con torto;
Bonus/malus con franchigia: è l’unione delle 2 forme tariffarie precedenti, con sistema bonus/malus di classi di merito ma con la pattuizione di una franchigia sui sinistri;
Tariffa fissa: prevede un costo fisso di polizza indipendentemente dai sinistri causati;
Tariffa fissa con pejus: prevede una maggiorazione della tariffa base solo se si causano sinistri.
La commissione europea ha finalmente raccomandato l’installazione del sistema di assistenza eCall su tutte le autovetture circolanti sul territorio europeo a partire dal 2015. Il sistema già ideato da tempo, doveva diventare obbligatorio già dal 2010, ma si e’ arrivati solo adesso alla stretta finale; esso dovrebbe risparmiare circa 1500 vite l’anno in tutta Europa e ridurre le lesioni permanenti ai feriti di incidenti stradali del 10-15%.

Cos’è l’eCall?

Il sistema eCall consiste in una scatoletta elettronica da installare all’intento del veicolo e che permette in caso di incidente di ricevere nel più breve tempo possibile i soccorsi necessari; eCall funziona sia con i sensori presenti nel veicolo sia in modalità manuale con richiesta di soccorso da parte degli occupanti.
In caso di incidente partirà automaticamente una chiamata di soccorso al 112 che riceverà immediatamente le informazioni più importanti per un soccorso immediato, ossia localizzazione del mezzo, orario d’incidente e senso di marcia, molto importante in incidenti autostradali. ECall sfrutta la rete gsm, quindi dal qui al 2015 tutti gli operatori mobili dovranno adeguarsi per dare la priorità e rendere gratuite le chiamate da eCall.
Il sistema eCall e’ già disponibile a pagamento si alcune autovetture, ma dal 2015 potrebbe diventare obbligatorio o soprattutto avrà un costo molto relativo, si parla di meno di 100 euro per l’installazione. La presenza di eCall dovrebbe contrastare i rincari RCA non solo in Italia ma in tutta Europa, essendo diretta conseguenza della diminuzione degli incidenti mortali e lesivi, almeno sulla carta dovrebbe. Sicuramente consigliamo già da adesso a chi volesse di installare l’eCall nella propria autovettura, l’utilità è senza dubbio certa; per il discorso assicurativo è ancora presto per parlarne anche perchè in questo momento nessuna compagnia offre sconti a chi ha già montato l’eCall ma siamo certi che ben presto arriveranno.
Per assicurare un’auto o una moto di interesse storico è fondamentale confrontare le offerte di più compagnie che offrono prodotti ad hoc per questo tipo di veicoli; alcune tra queste sono Toro, Helvetia, Fondiaria Sai, Milano e Vittoria Assicurazioni che hanno ottimi prodotti dedicati agli appassionati dei mezzi d’epoca.

Saper confrontare queste assicurazioni diventa fondamentale per riuscire a scegliere quella migliore per le nostre esigenze; ecco quali sono i fattori da verificare e confrontare:
tipo di guida: molto spesso le polizze per mezzi d’epoca necessitano dell’indicazione del guidatore esclusivo ed eventualmente di un numero definito di sostituti
franchigia sulla Responsabilità civile: verificare l’importo dell’eventuale franchigia presente sull’RC, spesso è di un centinaio di euro
massimale di Rc: le polizze d’epoca offrono spesso un massimale prestabilito attorno ai 2,5-3 milioni di euro
limitazioni alla circolazione: verificare se il mezzo può circolare liberamente in qualsiasi giorno del mese e dell’anno oppure solo durante raduni ufficiali

Essenzialmente delineati questi limite e condizioni di polizza l’assicurazione per veicoli d’epoca è una normale polizza Rc auto offerta a prezzi molto vantaggiosi appositamente per i veicoli che corrispondono ad alcune carattestiche imposte dalla società e quasi sempre per i mezzi registrati all’ASI.
Il consiglio è quello di chidere più preventivi possibili perchè di questi tempi anche su queste assicurazioni, benchè già molto economiche, è possibile trovare grosse differenze tra una compagnia e l’altra.
L’assicurazione rc auto rappresenta una voce di spesa del bilancio familiare che pesa sempre di più a causa dei continui aumenti tariffari delle compagnie. Secondo un ricerca condotta in 17 nazioni differenti già il 4% degli intervistati sarebbe già da ora disposto ad acquistare un veicolo elettrico,mentre l’85% degli intervistati sarebbe disposto a valutarne la validità a patto di usufruire costi di ricarica più economici,semplici e veloci.

Perché parliamo di auto elettriche? Perché anche questo sarebbe un modo per diminuire i costi assicurativi a carico degli utennti delle strade, poiché le assicurazioni per veicoli elettrici sono più economiche rispetto a quelle per normali veicoli a motore benzina o diesel.
Paragonando più preventivi RCA le auto elettriche spendono mediamente il 20% in meno, differenza non da poco; proprio per questo le compagnie stanno iniziando ad offrire tariffe dedicate ai veicoli elettrici, rendendo il mercato dei veicoli elettrici sempre più interessante per gli utenti.
Vedremo se in futuro diventerà il settore trainante quello dei veicoli elettrici, la convenienza sull’assicurazione sicuramente c’è, la tecnologia farà il resto.
L‘attestato di rischio secondo Isvap deve essere inviato al cliente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Può capitare però che il cliente smarrisca l’attestato originale ricevuto dalla compagnia oppure che il documento non arrivi proprio per problemi postali ad esempio ed ecco che il cliente deve poterne richiedere un duplicato nel caso volesse utilizzarlo per assicurarsi presso altra compagnia oppure per usufruire del Decreto Bersani su un’altro mezzo.

Per richiedere il duplicato alla compagnia è necessario farne richiesta scritta alla compagnia oall’agenzie la quale ha l’obbligo di rispondere alla richiesta di duplicato entro 15 giorni da essa.
E’ questa un’imposizione del Codice delle Assicurazioni voluta dall’Isvap che tutte le compagnie assicurative devono rispettare; bisogna precisare che nella maggior parte dei casi basta recarsi in agenzia e il duplicato verrà stampato in tempo reale ma ciò ad esempio non può avvenire in caso di assicurazione diretta stipulata online. Ricordate quindi che il tempo massimo in cui riceverete in vostro attestato di rischio richiesto è di 15 giorni dal momento in cui ne farete richiesta.
Una delle condizioni di polizza più importante da scegliere o verificare per la propria assicurazione auto o moto e’ il tipo di guida indicata; e’ molto importante scegliere la guida adatta alle nostre esigenze per non dare vita a pesanti rivalse da parte delle compagnie in caso di sinistro.

I 3 tipi di guida che si possono trovare nelle assicurazioni RCA sono:

Guida libera: chiunque può guidare al mezzo indipendentemente dall’età;
Guida esperta: solo i guidatori con un’era maggiore di quella considerata dalla compagnia come esperta possono guidare il mezzo senza dare vita a rivalsa totale o parziale da parte della compagnia;
Guida esclusiva: solo il guidatore indicato in polizza puo guidare il mezzo senza causare rivalse della compagnia in caso di sinistro.

Generalmente per la maggior parte delle compagnie la guida esperta è concessa per persone con età maggiore di 26, ma ci sono compagnie come genialloyd che considerano esperto il guidatore con almeno 23 anni e 3 anni di patente, quindi su questo aspetto conviene sempre prestare molta attenzione soprattutto quando si hanno figli neopatentati in famiglia perchè le compagnie non fano sconti in casi di sinistro.
Capita spesso di chiedersi perchè le donne paghino meno di assicurazione rca nonostante siano un pericolo alla guida, come dice il detto comune. La risposta sta nel fatto che il comune pensiero sulle donne alla guida è semplicemente sbagliato. Secondo una recente ricerca che conferma tutte le precedenti le donne pagano meno perchè fanno meno incidenti e quando li fanno causano meno danni degli uomini.

La ricerca condotta da un’università tedesca ha dimostrato che la famosa prudenza delle donne risulta decisiva nel numero di sinistri causati rispetto all’esagerata tranquillità degli uomini alla guida; importante aspetto a favore degli uomini è il numero di km percorsi mediamente che supera di gran lunga quello delle donne ed è questo sicuramente il motivo principale del maggior numero di sinistri maschili e di conseguenza dei premi assicurativi più alti.

Sia che siate uomini che donne ricordatevidiuidare sempre con prudenza, causando meno incidenti almeno teoricamente dovrebbero abbassarsi i premi assicurativi per tutti.
Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche,ossia la guida in stato di ebbrezza, è un reato molto grave ed è sicuramente il reato a cui le assicurazioni stanno molto attente nelle loro condizioni di polizza.
Le forze dell’ordine da anni eseguono controlli ormai giornalieri e le sanzioni sono frequentissime.
Il Codice della Strada fa riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza all’Art. 186 che è sicuramente l’articolo del Codice della Strada più conosciuto dagli utenti.
L’argomento va sicuramente trattato a fondo per capire bene l’importanza di mettersi alla guida sempre in condizioni psicofisiche ottimali ed evitare problemi grossi con la Legge e con le Assicurazioni.

Cosa si rischia a guidare in stato di ebbrezza?
Guidare in stato di ebbrezza prevede sanzioni pecuniarie e penali a seconda del livelli di tasso alcolico riscontrato al guidatore tramite l’effettuazione dell’alcol test in dotazione alle forze dell’ordine o tramite esame del sangue effettuato da personale medico in caso di guidatore ferito e trasportato all’ospedale. Ecco le sanzioni del Codice della Strada:
tasso alcolico 0,5 – 0,8 g/l: sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
tasso alcolico 0,8 – 1,5 g/l: sanzione amministrativa da 800 euro a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, arresto fino a 6 mesi poichè la guida in stato di ebbrezza è considerato reato penale oltre lo 0,8 g/l;
tasso alcolico oltre 1,5 g/l: sanzione amministrativa da 1.500 euro a 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni( gli anni raddoppiano se si guida un mezzo di proprietà di un’altra persona, in caso contrario il mezzo viene confiscato), arresto da 6 mesi a 1 anno, in caso di recidiva nel biennio la patente di guida viene revocata in modo permanente.

Altre cose da sapere sul reato di guida in stato di ebbrezza
L’art. 186 Bis del Nuovo Codice della Strada elimina qualsiasi tipo di classificazione alcolica per i neopatentati, conducenti con età inferiore a 21 anni e conducenti professionali che non possono assolutamente bere alcolici prima di mettersi alla guida (prima esisteva un 0,4 g/l di tolleranza ).
Le sanzioni pecuniarie inflitte tra le ore 22 e le 7 del mattino vengono aumentate del 33-55%.
Chi rifiuta si sottoporsi all’alcol test viene multato una sanzione da 1.500 euro a 6.000 euro, con possibilità di arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Se sotto l’effetto di sostenza alcoliche si causa un incidente le sanzioni prima elencate raddoppiano, se il tasso alcolico supera 1,5 g/l revocata la patente e scatta il fermo amministrativo del mezzo per 180 giorni, tranne che se si tratta di mezzo di proprietà di estraneo all’illecito.

Sequestro o Confisca?
Giusto per fare chiarezza a chi avesse ancora dubbi, il sequestro del mezzo avviene solo nei casi di tasso alcolico superiore a 1,5 g/l e a seguito di rifiuto dell’alcol test; la confisca del veicolo scatta per i neopatentati sorpresi in guida in stato di ebbrezza a seguito di incidente e come conseguenza del sequestro per tassi alcolici superiori a 1,5 g/l.

Sospensione condizionale della pena
Spiegazione a parte merita il discorso della sospensione condizionale della pena; nel casellario giudiziale non vi è traccia del reato commesso nè in caso di emissione di decreto penale nè di patteggiamento ma attenzione, non per questo il reato è cancellato completamente, le autorità come carabinieri, polizia, magistratura ed enti pubblici saranno sempre a conoscenza del reato commesso che sarà sempre a loro visibile, soprattutto per valutare casi di eventuale recidiva nel biennio.

Dal punto di vista assicurativo la Guida in stato di ebbrezza è sicuramente la principale condizione di rivalsa nei confronti dell’assicurato, ma è sempre possibile inserire la rinuncia alla rivalsa.
In questi ultime mesi sono tantissime le segnalazioni di polizze rc auto false scoperte dalle autorità di controllo, ma il fenomeno rimane comunque in crescita favorito dai continui aumenti tariffari e dalle politiche di abbandono di alcune compagnie.

Affidandosi a professionisti dubbi si può incorrere nella stipulazione di assicurazioni contraffatte, ma come possiamo riconoscere se la nostra assicurazione è falsa? Diciamo che il modo più sicuro per verificarlo è rivolgersi alle forze dell’ordine che sono in grado di verificare tramite database assicurativi l’esistenza della copertura, altrimenti ci sono comuqnue delle operazioni che possiamo compiere come primo passo di verifica:
- controllo visivo del contrassegno: verificate l’esistenza del tratteggio laterale del contrassegno e i colori accesi dello stesso; le tecniche di stampa ormai sono così evolute che anche i contrassegni falsi sono quasi identici agli originali:
- controllo dell’abilitazione della compagnia: sul sito isvap potete controllare che la compagnia riportata sulla vostra assicurazioni sia abilitata ad operare nel mercato italiano e in quello rc auto in particolare;
- controllo dell’abilitazione dell’intermediario: sempre sul sito Isvap alla sezione RUI potete verificare che il vostro intermediario sia abilitato a svolgere la professione assicurativa; in caso negativo questo non significhi per forza che la vostra polizza è fasulla ma chi parte male probabilmente è più portato ad offrire truffe.

Come abbiamo detto rivolgersi alle autorità è la cosa migliore ma un primo controllo seguendo queste istruzioni conviene sempre farlo in ogni caso prima di stipulare un’assicurazione rca.
L’attestato di rischio è un documento che riporta la storia assicurativa dell’assicurato degli ultimi 5 anni.
Esso dà indicazione degli eventuali sinistri avvenuti nel corso degli ultimi 5 anni e della classe di merito universale CU a cui andrà assegnato il contratto all’annualità successiva. L’attestato di rischio deve essere inviato al cliente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale ed ha validità 5 anni per essere utilizzato.

L’attestato di rischio deve obbligatoriamente riportare le seguenti informazioni:
denominazione della Compagnia assicuratrice
nome e cognome del contraente
numero del contratto
formula tariffaria
data di scadenza della polizza
targa del veicolo
firma dell’assicuratore
tabella con idicazione dei sinistri a responsabilità principale, a responsabilità paritaria, sinistri pagati, sinistri riservati a cose, sinistri riservati a persone
classe Cu di provenienza e assegnazione

Cosa importante da ricordare: l’attestato di rischio è sempre relativo all’intestatario al P.R.A. del mezzo, anche se il contratto rca presenta un contraente diverso; la storia assicurativa è dell’assicurato del contratto(proprietario del veicolo) e non dell’intestatario della polizza (contrente).
L’assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi è obbligatoria per Legge in Italia dal 1969 e riguarda tutti i veicoli a motore circolanti su arre pubbliche e private.

L’assicurazione R.c.a. copre tutti i danni causati involontariamente a terzi durante la circolazione stradale; la Compagnia assicurativa si prende così carico di liquidare a terzi i danni subiti dietro il pagamento di un premio annuo calcolato su alcuni parametri di riferimento (età, sesso, residenza, caratteristiche tecniche del mezzo, storia assicurativa,etc).

La polizza di assicurazione per veicoli a motore prevede un massimale di polizza che rappresenta il massimo risarcimento a carico della compagnia assicurativa, oltre il quale i danni provocati sono a carico dell’assicurato.
La polizza r.c.a. è una polizza annuale stipulabile in varie forme tariffarie:
Bonus/malus
franchigia
Pejus
No claims discount
Tariffa Fissa

La Legge vieta la circolazione dei veicoli a motore privi di assicurazione obbligatoria, obbligo che vale per qualsiasi mezzo dagli autocarri ai ciclomotori, l’articolo del Codice della Strada corrispondente è l’art. 193.
Evitare l’applicazione del malus a seguito di incidente è possibile, evitando così grossi aumenti all’annualità successiva. Il procedimento è molto semplice: almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza bisogna contatatre il proprio assicuratore e richiedere la possibilità di poter rimborsare il danno risarcito dalla compagnia tramite richiesta scritta, in modo da poter conoscere l’importo liquidato procedere al pagamento.

Questa possibilità viene data dalla maggior parte delle compagnie ed è possibile verificarla nelle condizioni di polizza e nella comunicazione che la compagnia invia al cliente assieme all’attestato di rischio. La possibilità di rimborso del sinistro esiste sia in caso di rinnovo della polizza presso la stessa compagnia sia in caso di passaggio ad altra Impresa assicurativa; con il rimborso del danno liquidato non verrà quindi applicato il malus all’annualità e il contratto scenderà di classe universale come se il sinistro non fosse avvenuto.

Conviene sicuramente valutare questa possibilità in caso di sinistri lievi poichè l’aumento all’annualità potrebbe essere maggiore rispetto all’importo del danno liquidato, quindi chiedete informazioni al vostro assicuratore in anticipo di almeno 30 giorni sulla scadenza annuale.
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