L’assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi è obbligatoria per Legge in Italia dal 1969 e riguarda tutti i veicoli a motore circolanti su arre pubbliche e private.

L’assicurazione R.c.a. copre tutti i danni causati involontariamente a terzi durante la circolazione stradale; la Compagnia assicurativa si prende così carico di liquidare a terzi i danni subiti dietro il pagamento di un premio annuo calcolato su alcuni parametri di riferimento (età, sesso, residenza, caratteristiche tecniche del mezzo, storia assicurativa,etc).

La polizza di assicurazione per veicoli a motore prevede un massimale di polizza che rappresenta il massimo risarcimento a carico della compagnia assicurativa, oltre il quale i danni provocati sono a carico dell’assicurato.
La polizza r.c.a. è una polizza annuale stipulabile in varie forme tariffarie:
Bonus/malus
franchigia
Pejus
No claims discount
Tariffa Fissa

La Legge vieta la circolazione dei veicoli a motore privi di assicurazione obbligatoria, obbligo che vale per qualsiasi mezzo dagli autocarri ai ciclomotori, l’articolo del Codice della Strada corrispondente è l’art. 193.

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