Art. 16
(Riscontro a richieste di informazioni)
1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta d’ informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all’interessato l’accertamento della conformità dei calcoli alle condizioni di assicurazione ed è corredato dai conteggi riportanti lo sviluppo delle prestazioni.
Art. 17
(Avviso di scadenza)
1. Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l’indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
2. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un’avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 18
(Comunicazioni in caso di esercizio di opzioni contrattuali)
1. Qualora il contratto preveda la possibilità di esercizio di opzioni, le imprese, almeno 60 giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, forniscono per iscritto all’avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche, ove non prefissate nelle condizioni di assicurazione originarie. Detta descrizione contiene anche l’impegno dell’impresa a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, il fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse, oppure la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente per i prodotti finanziari assicurativi e per le forme pensionistiche complementari.
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