Dal regolamento dell’ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, che è l’Autorità indipendente che vigila nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli agenti e dei broker e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla legge sulle assicurazioni private, si evincono alcune notizie, che spesso chi sottoscrive un’assicurazione sottovaluta.

In prima nota bisogna ricordare che l’ISVAP ha anche il compito di raccogliere i reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, di agevolare la corretta esecuzione dei contratti e di facilitare la soluzione delle questioni che gli vengono sottoposte intervenendo nei confronti dei soggetti vigilati.

In seconda nota bisogna ricordare che la compagnia (come anche l’assicurato) è libera di dare disdetta alla scadenza annuale, ma è obbligata a dare una nuova copertura se il contraente, dopo aver ricevuto la disdetta, chieda di assicurarsi nuovamente presso di essa.

Prima di sottoscrivere un contratto r.c. auto, bisogna bene sapere che le coperture RCA non sono tutte uguali e che presso le sedi delle società e con rapide consultazioni dei relativi siti internet, sono pubblicate le note informative e le condizioni contrattuali, più adatte alle proprie esigenze. La valutazione della convenienza del prodotto deve tener conto non solo del premio di tariffa, ma anche dei massimali di garanzia r.c. auto e delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa.

Prestare attenzione alle garanzie accessorie alla r.c. auto quali le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc., che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla RCA, anche se solitamente prestate insieme ad essa. Qualora previste, è facoltà dell’assicuratore inserire nella

comunicazione che deve trasmettere al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una tabella riportante le garanzie accessorie (Furto, Incendio, Cristalli, Assistenza) con indicazione per ognuna di esse del premio e del massimale relativi sia all’annualità precedente che all’annualità in corso.

Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato,ma bisogna ricordare che comunque la classe di bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può essere diverso da un’ annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

Pro-memoria per il bonus-malus che è il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori, dove la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni scadenza annuale è correlata alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante l’assegnazione del contratto ad una categoria (classe di merito) che migliora in assenza e peggiora in presenza di sinistri provocati anche solo in concorso di colpa, durante un periodo di tempo denominato “periodo di osservazione”. In caso di polizza stipulata per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale. Per le annualità successive (quindi in caso di rinnovo presso lo stesso assicuratore) il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza del rinnovo e termina due mesi prima della scadenza annuale. L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (cd. Classi di merito “interne”). Al fine di garantire comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese l’ISVAP ha istituito la classe di merito di conversione universale – CU ed ha prescritto che l’attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito, quella “interna” e la corrispondente classe di conversione universale – CU.

Il veicolo assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al PRA, acquisto per i ciclomotori), è assegnato alla classe di conversione CU 14. Se però il passaggio di proprietà avviene tra coniugi in comunione di beni o da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l’assicuratore (lo stesso o anche un altro) è tenuto a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.

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