Dal 1° febbraio 2007, per un incidente con un altro veicolo per danni alle cose trasportate di proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona e con parziale o nessuna responsabilità bisogna rivolgersi direttamente alla propria assicurazione che è tenuta a risarcire il danno.

Ci si può rivolgere alla propria assicurazione solo in caso di coinvolgimenti di soli 2 veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime entrato in vigore il 14/07/ 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione da questa data , mentre a quelli già in circolazione a questa data, si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime. Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo ci sono danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul proprio o sull’altro veicolo coinvolto sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè con invalidità permanente superiore al 9%).

Negli altri casi bisogna rivolgersi all’assicurazione del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.
La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla propria assicurazione o inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo telegramma o posta elettronica certificata se prevista da contratto.

La propria Assicurazione è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto da entrambi le parti il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per preparare la richiesta ci si può rivolgere alla propria agenzia assicuratrice che è tenuta ad offrire l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l’agenzia d’assicurazione è tenuta ad informare l’assicurato richiedendo l’integrazione mancante.

Se si dichiara di accettare la somma offerta, la liquidazione del danno deve avvenire entro 15 giorni. Se non si raggiunge l’accordo con la propria assicurazione si potrà sempre adire le vie legali. Al di fuori di questi casi, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri all’Ufficio Centrale Italiano.

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