In questi giorni di grande traffico ricordiamo che dal 13 agosto scorso, sono cambiate le regole per la decurtazione dei punti patente in caso d’ infrazioni, ma anche per il loro recupero. 
Da quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sezione Stradale, l’intento del legislatore è quello di rendere più graduale la differenza  dei punti cancellati tra i diversi scaglioni previsti per la stessa infrazione.


Vale come esempio il superamento del limite di velocità:
- se si supera il limite di oltre 40 km/h, ma entro i 60 km/h, la decurtazione passa da 10 punti a 6;
- se si supera il limite di oltre 10 km/h ma entro i 40 km/h, la decurtazione non è di 5 punti ma di 3.
Le altre novità sono:
- Revisione della patente: è prevista per chi commette un’infrazione da almeno 5 punti alla quale seguano, nell’arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna.
- Neopatentati virtuosi: questa novità vuole premiare il neopatentato nel caso in cui non commetta violazioni che prevedono decurtazione di punti; gli verrà attribuito sulla sua patente di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.
Il sito della Polizia di Stato offre molte informazioni utili sulla patente a punti, su come conoscere il proprio saldo punti e su tutte le norme che la regolano, compresa una tabella delle penalità e dei punti. 
La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All’esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida. Restano le vecchie sanzioni accessorie. 
Anche dopo l’introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.
- Obbligo di comunicazione del conducente.
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.
Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 263 euro fino ad un massimo di 1.050 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.
Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell’auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente. Dall’8 agosto 2009 è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida o dal patentino anche per i conducenti maggiorenni di ciclomotori e minicar.

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