Pochi non sanno dove va esposto il contrassegno assicurativo, rilasciato dalle compagnie assicurative che dimostra agli operatori della sicurezza stradale di aver ottemperato ai propri doveri di coprirsi economicamente per eventuali danni causati a terzi da incidenti stradali, la cosiddetta responsabilità civile (RCA).
Questi pochi sono coloro che incollano il tagliando di forma quadrata nei posti più disparati, spesso sui vetri laterali dell’ autoveicolo e qualcuno anche sul lunotto posteriore. Da questo punto di vista Il Codice della strada non lascia dubbi: l’art. 181 prevede che il contrassegno debba essere esposto “nella parte anteriore o sul vetro parabrezza”.
Questo significa che qualunque altro posto (ad esempio, il vetro laterale posteriore) è sbagliato e viene sanzionato con una multa variabile tra i 23 ed i 92 euro.
Infatti secondo l’art.181 del Codice della Strada, è obbligatorio esporre tale contrassegno “sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli”
Per motoveicoli, secondo l’art.53 del Codice dela Strada, s’intendono tutti quei veicoli a motore a due, tre o quattro ruote; di questa categoria fanno parte i motocicli, che sono definiti nello stesso articolo come veicoli a motore a due ruote adibiti al trasporto di persone (al massimo due). I ciclomotori, invece, sono veicoli a due ruote con caratteristiche specifiche, ben distinte da quelle dei motocicli, come stabilite dall’art 52 del Codice della Strada
Questo significa che qualunque altro posto (ad esempio, il vetro laterale posteriore) è sbagliato e viene sanzionato con una multa variabile tra i 23 ed i 92 euro.
Infatti secondo l’art.181 del Codice della Strada, è obbligatorio esporre tale contrassegno “sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli”
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