Polizza (dal latino pollicitatio, promessa) è il nome con cui si designa il contratto di assicurazione, che possono essere obbligatorie o volontarie. Forme assicurative  obbligatorie sono quando il cittadino (o la società di persone o la società di capitali) devono contrarre un’assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio un’assicurazione di responsabilità civile RCA per la circolazione dei veicoli), altre volte invece esiste l’obbligo di rivolgersi ad un’unica società, tipicamente statale (come, ad esempio,  l’INAIL, Assicurazione Nazionale per l’Assistenza e gl’Infortuni sul Lavoro obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori). A fronte dello spostarsi del rischio, dalla persona alla società di assicurazione, la persona paga un importo, chiamato “premio assicurativo”, alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini, capitale assicurato o massimale assicurativo, hanno due significati diversi. 


Il contratto  in generale è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve  L’incontro di due volontà porta alla formulazione del reciproco consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale). A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato.
Requisiti del contratto in generale. L’articolo 1325 del Codice Civile precisa gli elementi essenziali del contratto. La mancanza anche di un solo elemento invalida giuridicamente il contratto. La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall’illiceità dell’oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354); dall’impossibilità, dall’indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall’inosservanza della forma ecc. Una forma più attenuata d’invalidità del contratto è l’annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo. In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l’annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato. Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l’applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell’art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell’art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall’art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art. 2704 Codice Civile.
Il termine
Se per l’adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi. La norma intende proteggere il debitore,parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l’adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore.
Le parti contrattuali
Sembrerebbe ovvio che le parti siano: assicurato e assicuratore.
La realtà, come sempre, è un po’ più complessa; quanto all’assicuratore, normalmente in Italia si tratta di una società che, naturalmente, per esercitare questa “industria” è fornita da particolari autorizzazioni governative). Per l’altra parte, è talora necessario distinguere tra:
  • contraente (la persona fisica o giuridica che stipula la polizza);
  • assicurato (la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla polizza);
  • beneficiario (la persona fisica o giuridica destinataria della prestazione cui si obbliga l’assicuratore).
Occorre precisare che, se pure le tre “figure” appena descritte spesso s’identificano in un unico soggetto, è tutt’altro che raro che i vari soggetti siano ben distinti: è ovvio, ad esempio, che nel caso di morte la liquidazione del dovuto avverrà in favore di un soggetto diverso dal deceduto, così come è normale prassi, da parte di chi eroghi un mutuo, richiedere che la polizza assicurativa sul bene “finanziato” vincoli la liquidazione a favore del creditore. Il costo determinato, detto “premio assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi, al grado del danno e alla somma assicurativa.

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