la Suprema Corte di Cassazione, ha sancito che, il contrassegno di assicurazione, esposto in modo non leggibile, equivale ad una sua mancata esposizione.
Stiamo però parlando anche di quando la vettura é in sosta, l’ esposizione é tassativa per la vettura ferma;mentre per circolare occorre il certificato ed il contrassegno esposto, ma é il primo ad essere obbligatorio per la circolazione.
I dati contenuti sul tagliando assicurativo sono: la targa dei veicolo che dimostrare che la polizza assicurativa è corrispondente alla macchina; il nome e il logo della compagnia di assicurazione e la scadenza della rata assicurativa.
Non sono obbligati ad esporre il tagliando assicurativo i possessori di motocicli
Ciò è contenuto nel Codice della Strada art.181 e chi non si attiene a quanto disposto, sarà sanzionato per una cifra che va da 21 a 88 euro.
La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro che verrà ritirata se si porta alla polizia o ai carabinieri,il contrassegno non esposto.
Dal 1998 non è più obbligatorio esporre invece l’attestato di pagamento della tassa di circolazione cioè il bollo auto.
Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall’1 gennaio 1998 l’obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l’obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé
I documenti che bisogna avere sempre avere con sé in auto sono:
la patente, il libretto di circolazione e il certificato dell’avvenuto controllo dei gas di scarico (bollino blu o bollino verde)
Sanzioni: la sanzione che va dai 36 ai 148 euro se si sono dimenticati i documenti a casa.
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