Esiste anche il ricorso in autotutela, da presentare all’organo che ha emesso la sanzione, ma solitamente viene respinto.
Ricorso al Prefetto: il ricorso può essere inviato tramite raccomandata A/R ed indirizzato al Prefetto del capoluogo di provincia competente, sul luogo in cui è avvenuta la contestazione della multa comminata, a nostro parere ingiustamente.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, allegando la documentazione necessaria a ricavare le informazioni, circa la sanzione ed il nostro ricorso. Bisogna scrivere se si vuole essere convocati personalmente, per poter esprimere la propria versione; inoltre va chiesta la sospensione dell’esecutività del provvedimento, per fare in modo di evitare il pagamento della sanzione. Il prefetto ha 120 giorni di tempo per decidere in merito. Se la sua decisione sarà contraria, cioè non accetta il vostro ricorso, vi toccherà pagare il doppio dell’importo della sanzione, che dopo i 60 giorni, è raddoppiata. Quindi, un consiglio, pagate la multa e poi contestate.
Ricorso al Giudice di Pace: per il ricorso da presentare al giudice di pace, entro trenta giorni dall’esito negativo del del primo ricorso, in questo caso occorre essere presenti in tribunale. I tempi sono in questo caso molto più lunghi, perché non esiste un limite temporale, entro il quale il giudice di pace, debba dare una risposta. Il vantaggio è che il giudice, se lo ritiene giusto, può ridurre l’importo della multa.
Ricordiamo che il ricorso può essere fatto dal trasgressore o conducente dell’auto.
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